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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1067

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953.

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vigente al 14/05/2026
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-9-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei trasporti, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.