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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1952, n. 1062

Modificazione dell'art. 4, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-8-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e la legge 29 luglio 1949, n. 474;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea dei partecipanti dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 5 marzo 1952;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto in data 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con proprio decreto in data 24 settembre 1951, n. 1247;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, è modificato come appresso:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono, complessivamente, a lire un miliardo e sono assegnati: per L. 500.000.000, alla Sezione ordinaria; per L. 100.000.000 alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 400.000.000 alla Sezione autonoma".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 luglio 1952

EINAUDI PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1952

Atti del Governo, registro n. 57, foglio n. 7. - CARLOMAGNO