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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1058

Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È fissato per l'esercizio 1952-53 un limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, numero 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.