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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1055

Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia a manifestazioni nazionali ed internazionali attinenti alla attività dei lavori pubblici.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  29-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a partecipare ad Enti nazionali ed internazionali, aventi attinenza con l'attività dei lavori pubblici; ad organizzare o partecipare a convegni e congressi, nazionali o internazionali, aventi le stesse caratteristiche; ad organizzare o partecipare a mostre e fiere nazionali o internazionali, col fine di mettere in evidenza la propria attività; e compiere studi e ricerche sperimentali, provvedendo anche al coordinamento e alla metodizzazione degli studi, nonché a pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici.
Le spese relative sono annualmente previste in apposito capitolo di bilancio.