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LEGGE 19 maggio 1952, n. 1049

Ratifica ed esecuzione degli Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  28-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici:
a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici;
b) Convenzione sulla circolazione stradale;
c) Protocollo relativo ai paesi o territori presente mente occupati;
d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.