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LEGGE 20 luglio 1952, n. 1014

Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  7-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali è determinata come segue:
lire 3120 mensili per ciascun figlio;
lire 1820 mensili per il coniuge;
lire 1313 mensili per ciascun genitore.
La relativa aliquota di contribuzione è determinata nella misura del 55 per cento della retribuzione lorda entro il limite massimo di retribuzione di lire 6250 mensili.
La misura degli assegni familiari e del relativo contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.