stai visualizzando l'atto

LEGGE 10 luglio 1952, n. 1011

Concessione gli un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20.000.000 di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1952)
nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  21-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrario ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per la ripresa della, sua normale attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.