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LEGGE 25 luglio 1952, n. 1009

Norme per la fecondazione artificiale degli animali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/1999)
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Testo in vigore dal:  20-8-1952 al: 13-10-1955
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le attività relative alla fecondazione artificiale degli animali sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini zootecnici, e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai fini sanitari.
La istituzione e la attivazione di impianti per la fecondazione artificiale degli animali sono subordinate ad autorizzazioni da rilasciarsi dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le autorizzazioni sono accordate tenuto conto delle esigenze sanitarie e zootecniche degli allevamenti.
Nel rilascio delle autorizzazioni di cui al comma precedente è data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori legalmente costituiti.
Gli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali, devono essere eseguiti da veterinari i quali abbiano, con esito favorevole, frequentato speciali corsi di perfezionamento presso le Università e presso Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. È, pero, vietato ai veterinari condotti di essere comunque interessati come titolari, come gestori, ovvero come dirigenti, nella gestione degli impianti per fecondazione artificiale.