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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1952, n. 994

Inclusione dell'abitato di Orroli (Nuoro) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-8-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 6157, emesso nell'adunanza del 19 - 20 dicembre 1950;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Orroli, in provincia di Nuoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1952

Atti del Governo, registro n. 56, foglio n. 69. - CARLOMAGNO