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LEGGE 5 luglio 1952, n. 989

Riordinamento di ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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  • Ruolo normale e ruolo speciale degli ufficiali naviganti
    in servizio permanente dell'Arma aeronautica
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  • Modifiche alle vigenti disposizioni sul reclutamento degli ufficiali
    del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e sull'ordinamento del
    Corpo del genio aeronautico.
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  • Organici degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica
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  • Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli
    ufficiali dell'Aeronautica
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  • Disposizioni transitorie e finali
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-1952
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il ruolo degli ufficiali naviganti in servizio permanente effettivo
dell'Arma  aeronautica,  esistente  prima  della  data  di entrata in
vigore   della   presente  legge,  assume,  alla  data  predetta,  la
denominazione di ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica.
  Nell'Arma,  aeronautica e' istituito un ruolo naviganti speciale di
ufficiali in servizio permanente effettivo.
 Tale ruolo comprende i gradi da sottotenente a tenente colonnello.