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LEGGE 11 luglio 1952, n. 966

Rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali, durante il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1950.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  14-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per gli aiuti internazionali della somma di lire 2 miliardi e 500.000.000, a rimborso delle spese sostenute da detta Amministrazione, nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 1950, per l'esecuzione dei suoi programmi assistenziali.