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LEGGE 10 luglio 1952, n. 914

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  10-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI