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LEGGE 11 luglio 1952, n. 911

Sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  10-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La procedura di sblocco di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58, è regolata dalle norme seguenti:

I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni dello Autorità militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorità alleate o nazionali.