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LEGGE 10 luglio 1952, n. 901

Facilitazioni per il rimborso dei titoli di debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  7-8-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la riscossione del capitale di titoli di debito pubblico al portatore, buoni del Tesoro poliennali compresi, divenuto esigibile per scadenza, sorteggio od altra causa, qualora i titoli siano presentati dalle aziende o dagli istituti di credito soggetti alla disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 875, e successive modificazioni, ovvero dalla Cassa dei depositi e prestiti, dagli Istituti ed Enti di previdenza o di assicurazione o dall'Amministrazione postale, la quietanza può essere rilasciata anche mediante semplice apposizione sui titoli, stessi del timbro, ad inchiostro indelebile, dell'ente o ufficio presentatore.
I titoli presentati devono però essere singolarmente descritti su apposita distinta, munita dello stesso timbro applicato sui medesimi e della firma dei legali rappresentanti dell'azienda, ente o istituto richiedente, e, quanto all'Amministrazione postale, della firma del cassiere provinciale delle poste e del visto del direttore e del controllore.