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LEGGE 1 luglio 1952, n. 864

Proroga delle agevolazioni tributarie previste dall'arti colo 147 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-8-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per gli Istituti autonomi per le case popolari il termine di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1942, n. 843, già prorogato fino al 15 aprile 1951, è da tale data ulteriormente prorogato al 30 giugno 1955.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1 luglio 1952

EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI