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LEGGE 30 giugno 1952, n. 763

Norme per l'assunzione, a carico del bilancio, della spesa di lire 10 miliardi per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  13-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La somma di lire 10 miliardi, che ai sensi dell'art. 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrebbe dovuto essere prelevata sulle disponibilità del conto speciale (Fondolire 1950-51), per essere destinata alla concessione di nuovi prestiti alle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna, da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti ai fini dell'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-52.
In corrispondenza dei prestiti di cui al precedente comma, le Sezioni di credito industriale nello stesso indicate sono autorizzate ad emettere le obbligazioni previste dall'art. 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261.