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LEGGE 18 giugno 1952, n. 673

Aumento della sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1950-51.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  15-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La sovvenzione a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia, stabilita, per l'esercizio finanziario 1950-1951, in L. 6.000.000.000, dall'art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 602, è aumentata di L. 500.000.000.