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LEGGE 27 maggio 1952, n. 643

Aumento dell'indennità spettante agli ufficiali per perdite di cavalli, per causa di servizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  8-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1951 l'importo massimo della indennità di cui all'art. 1 del regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417, dovuta agli ufficiali con diritto alla razione foraggio per la perdita, per cause di servizio, di ogni cavallo, è elevata a lire 100.000.