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LEGGE 23 maggio 1952, n. 633

Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  19-6-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Alle Amministrazioni dei comuni e delle province delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione totale e parziale del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci.
I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.