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LEGGE 17 maggio 1952, n. 622

Disposizioni relative al personale di gruppo A del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  3-7-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'ultimo comma dell'art. 9 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione postale telegrafica, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, è così modificato:

Non può essere promosso al grado 6° del quadro del personale direttivo postale telegrafico chi non abbia prestato in qualunque grado lodevole servizio almeno per un triennio nell'Amministrazione provinciale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1952

EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI