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LEGGE 17 maggio 1952, n. 619

Risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-7-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al risanamento dei rioni dei "Sassi" nell'abitato del comune di Matera, compreso nella tabella E allegata alla legge 31 marzo 1904, n. 140, si provvede:
a) col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detti rioni i cui ambienti siano dichiarati inabitabili;
b) con la riparazione degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione ad unità edilizia e con l'esecuzione delle indispensabili opere pubbliche di carattere igienico;
c) con la costruzione di borgate rurali, nel quadro delle finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.
Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, il provveditore alle Opere pubbliche per la Lucania, in relazione alle somme stanziate con la legge medesima, compilerà d'intesa con il Prefetto di Matera, con l'ispettore agrario compartimentale, col sindaco di quel Comune, con il presidente del Consiglio provinciale e col presidente della Sezione riforma dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, il programma delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma.
Tale programma dovrà anche contenere, ai fini del suo coordinato sviluppo, l'indicazione degli ambienti inabitabili e dei loro occupanti, quella degli ambienti suscettibili di idonea sistemazione e l'ordine da seguire per lo sgombero degli ambienti inabitabili, tenuto conto del grado di urgenza e dell'esigenza tecnica di procedere con criteri organici.