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LEGGE 17 maggio 1952, n. 563

Miglioramenti economici al clero congruato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  22-6-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sulle misure dei limiti di congrua spettanti al clero alla data del 31 dicembre 1949, per effetto delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative viene concesso, a decorrere dal 1 luglio 1951, un aumento temporaneo del 50 per cento, fermo restando quanto disposto con la legge 30 novembre 1950, n. 998.
Lo stesso aumento compete, con la stessa decorrenza, sulla misura in vigore al 31 dicembre 1949 degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonché degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848.
L'aumento di cui ai precedenti commi compete, con la stessa decorrenza, sulla misura degli assegni annui e delle spese di officiatura spettanti al clero del Pantheon, stabilita dall'art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, è raddoppiata con l'art. 2 della legge 29 luglio 1949, n. 494.