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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1952, n. 532

Regolamento per l'applicazione dell'art. 2 della legge 3 giugno 1950, n. 415, concernente il completamento degli studi negli Istituti per l'educazione fisica.

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  13-6-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


I corsi speciali di cui all'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 415, per il completamento degli studi degli ex allievi delle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto e gli esami relativi si svolgeranno a Roma e saranno indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Il corso corrispondente al terzo anno accademico sarà indetto successivamente all'espletamento del corso corrispondente al secondo anno.