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LEGGE 20 aprile 1952, n. 525

Autorizzazione al Fondo massa della guardia di finanza a costruire un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli ed orfani dei militari del Corpo della guardia di finanza.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  11-6-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Fondo massa della guardia di finanza è autorizzato ad effettuare la spesa per la costruzione di un edificio da destinarsi a sede di un collegio secondo le condizioni e le modalità che saranno stabilite in apposita convenzione da stipularsi con l'Ente nazionale per gli orfani ed i figli dei militari della guardia di finanza. Tale convenzione, da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, sarà comunicata alla Corte dei conti per la registrazione.
L'edificio sarà costruito su terreno che il Fondo massa è autorizzato a ricevere in donazione dalle Opere laiche di Loreto mediante atto pubblico da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi alla Corte dei conti.