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LEGGE 29 marzo 1952, n. 523

Reclutamento straordinario di 35 ufficiali subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  11-6-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare, mediante concorso per titoli, un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri di:
15 tenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai capitani e tenenti di complemento dell'Arma;
20 sottotenenti in servizio permanente effettivo da trarsi dai tenenti e sottotenenti di complemento dell'Arma.