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LEGGE 14 aprile 1952, n. 518

Adeguamento della misura dell'indennità chilometrica per il rimpatrio degli indigenti.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  10-6-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'indennità chilometrica da corrispondere agli indigenti rimpatriandi in applicazione del regio decreto 24 giugno 1860, n. 4152, è elevata a lire una.