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LEGGE 10 aprile 1952, n. 474

Norme per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace, nonchè dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze.

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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  8-6-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché per l'applicazione dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, il Ministero della difesa è autorizzato ad affidare a licitazione privata, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, lavori, forniture e prestazioni, qualunque ne sia la natura e l'importo.