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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1952, n. 465

Composizione del ruolo dei fattorini telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  3-6-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 732, riguardante la sistemazione giuridica dei fattorini telegrafici alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto l'art. 7, n. 10, del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;
Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 1 settembre 1951, registro n. 25, foglio n. 10, con il quale il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, ha fissato in 5000 unità il contingente numerico dei fattorini provvisori, ai quali l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 732, ad affidare il servizio di recapito dei telegrammi ed espressi;
Riconosciuta la necessità, come anche da parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di fissare in 4000 il numero dei posti del ruolo dei fattorini telegrafici, previsto dall'art. 2 della stessa legge n. 732, nel quale dovranno essere inquadrati i fattorini provvisori dopo due anni di effettivo e lodevole servizio;
Considerato che il contingente numerico di 5000 unità, di cui al predetto decreto interministeriale, è stato stabilito in base alle effettive esigenze del servizio di recapito dei telegrammi ed espressi, e che esso rispecchia l'intero ed effettivo fabbisogno per l'espletamento del servizio stesso, al quale vanno applicati anche i fattorini in pianta stabile;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

La composizione del ruolo dei fattorini telegrafici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nel quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 732, saranno inquadrati i fattorini provvisori dopo due anni di effettivo e lodevole servizio, viene determinata in 4000 posti.
Il numero complessivo dei fattorini, sia provvisori che in pianta stabile, non può superare il contingente di 5000 unità già fissato col decreto interministeriale del 26 maggio 1951, di cui alle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 marzo 1952

EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1952

Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 52. - FRASCA