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LEGGE 23 aprile 1952, n. 453

Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  31-5-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



È elevato da lire 300 milioni a lire 600 milioni il limite massimo, fissato dall'art. 1 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, entro il quale l'Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni, con sede in Roma, può essere autorizzato ad aumentare il proprio capitale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 23 aprile 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI