stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 aprile 1952, n. 412

Conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli istituti di previdenza e di assistenza sociale.

nascondi
vigente al 14/05/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  23-5-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Nei confronti degli istituti che esercitano forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale ed i cui bilanci non siano a carico totale dello Stato, la disciplina prevista dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, ratificato con legge 20 ottobre 1951, n. 1349, si applica solo ai regolamenti emanati successivamente al 31 dicembre 1951.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 20 aprile 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI