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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1952, n. 372

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghera Giovanni fu Pasquale, in comune di Santa Luce Orciano (Pisa).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1964)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-7-1964
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge
Udito il parere, in data 19 dicembre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la quale ha esaminato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), della superficie di Ha. 51.94.55, nei confronti di Ghera Giovanni fu Pasquale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Luce Orciano (provincia di Pisa), della superficie di Ha. 51.94.55, nei confronti di Ghera Giovanni fu Pasquale.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-7 luglio 1964, n. 73 (in G.U. 1a s.s. 11/07/1964, n. 169), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1952, n. 372 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1952, n. 102), in quanto, per la formulazione del piano di espropriazione, ha tenuto conto dei dati del nuovo catasto non ancora in vigore nella zona al 15 novembre 1949."