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LEGGE 19 marzo 1952, n. 189

Nuove concessioni in materia d'importazioni ed esportazioni temporanee (7° provvedimento).

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  23-4-1952

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:
Qualità delle merci Scopo per il quale è concessa l'importazione temporanea Quantità minima ammessa all'importazione temporanea Termine massimo accordato per la riesportazione
1. Argento in verghe in pani, in polvere e in rottami Per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili kg. 10 1 anno
2. Corteccia di pino, anche macinata Per l'estrazione del tannino in essa contenuto kg. 500 1 anno
3. Ferro e acciaio speciali in lingotti, «blooms», bidoni e «billettes» Per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc. kg. 500 1 anno
4. Ghisa da affinazione Per la produzione di getti in ghisa e di acciaio kg. 1000 1 anno
5. Libri, anche in fogli sciolti Per essere rilegati Illimitata 6 mesi
6. Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami Per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonché per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi Illimitata 6 mesi
7. «Ramiè» greggio (china «grass») Per essere trasformato in filati pettinati kg. 100 1 anno
8. Semi di carrube Per essere trasformati in farina kg. 500 4 mesi