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LEGGE 22 marzo 1952, n. 175

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, è ratificato con la seguente modificazione:
È aggiunto il seguente art. 9-bis:
"Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono applicabili anche in favore dei congiunti di titolari la cui farmacia fosse ubicata in territori, attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace".