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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1952, n. 174

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1951-52, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (primo provvedimento).

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-4-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 9 ottobre 1951, nn. 1096 e 1098, 24 ottobre 1951, n. 1106 e 31 ottobre 1951, nn. 1119 e 1120;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato ad interim per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:
Cap. n. 40. - Personale di ruolo.
Stipendi ed assegni fissi al personale
della Presidenza, ecc................. L. 1.850.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 248. - Restituzione d'impo-
ste di fabbricazione sui prodotti
esportati, ecc........................ L. 50.000.000 Cap. n. 249. - Restituzione d'impo-
ste di fabbricazione sui filati, ecc.. " 4.000.000.000 L. 4.050.000.000 Ministero della pubblica istruzione:
Cap. n. 41. - Spese per stipendi,
ecc., al personale insegnante nelle
scuole elementari, ecc................ L. 244.100.000 Cap. n. 52. - Assegni di benemeren-
za al personale direttivo, ecc........ L. 200.000 Cap. n. 98. - Indennita di studio,
ecc................................... " 109.316.000 L. 353.616.000
Ministero della marina mercantile:
Cap. n. 31. - Pensioni ordinarie e
assegno di caroviveri................. L. 39.000.000
Ministero dell'industria e del commercio:
Cap. n. 4. - Retribuzioni al perso-
nale non di ruolo, ecc................ L. 11.300.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1 marzo 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio 129. - FRASCA