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LEGGE 22 marzo 1952, n. 173

Modificazione dell'art. 5 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  18-4-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



Il quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente:
"Qualora la prima convocazione sia andata deserta oppure nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, purché sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1952

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI