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LEGGE 23 marzo 1952, n. 167

Autorizzazione all'emissione di obbligazioni "I.R.I. - Sider" garantite dallo Stato.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  15-4-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è autorizzato ad emettere, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, una o più serie di obbligazioni denominate "I.R.I. - Sider" fino ad un importo complessivo di 23 miliardi di lire, il cui ricavo verrà destinato al finanziamento del programma siderurgico e, in particolare, alla costruzione dello stabilimento a ciclo integrale di Cornigliano Ligure.