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LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assistenza  prevista dalla presente legge e' concessa, secondo le
modalita'  fissate dai successivi articoli, ai cittadini italiani che
si   trovino  in  stato  di  bisogno  e  appartengano  alle  seguenti
categorie:
    1)  profughi  dalla  Libia,  dall'Eritrea,  dall'Etiopia  e dalla
Somalia,  per  quest'ultima  limitatamente  ai rimpatriati fino al 31
marzo 1950;
    2)  profughi  dai  territori sui quali, in seguito al Trattato di
pace, e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
    3) profughi da territori esteri;
    4)  profughi  da  zone  del  territorio  nazionale  colpite dalla
guerra.
  L'assistenza  si  estende  ai  congiunti a carico del profugo. Sono
considerati  tali,  agli effetti della presente legge, la moglie ed i
figli  non  coniugati  conviventi  ed  a  carico. Le altre persone di
famiglia  sono  riconosciute  a  carico  del profugo se gia' lo erano
prima  del  fatto  che  determino' la condizione di profugo o lo sono
divenute a seguito di tale fatto. ((11))
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AGGIORNAMENTO (11)
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3)
che  il  termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di
cui  agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, e' prorogato sino
al 30 dicembre 2005.