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LEGGE 23 febbraio 1952, n. 134

Proroga del termine di effettuazione della revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche relative al quinquennio 1950-55.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  8-4-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



In deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 297 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, l'Amministrazione postale e telegrafica è autorizzata ad effettuare entro l'esercizio finanziario 1951-52, e, comunque, non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la revisione della tabella dei coefficienti per la liquidazione delle retribuzioni delle ricevitorie e delle agenzie postali e telegrafiche per il quinquennio 1950-55.
La nuova tabella va approvata con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI PICCIONI - SPATARO - PELLA - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI