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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952, n. 132

Inclusione degli abitati di Filiano e della borgata di Filianello, in provincia di Potenza, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  6-4-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 marzo 1951, n. 768;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 2 ottobre 1951, n. 3161;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quelli di Filiano e della borgata Filianello, in provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 90. - CARLOMAGNO