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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1952, n. 131

Inclusione dell'abitato di Mineo, in provincia di Catania, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  6-4-1952

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 14 dicembre 1951, n. 3541;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Mineo, in provincia di Catania.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1952

EINAUDI ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1952

Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 91. - CARLOMAGNO