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LEGGE 23 febbraio 1952, n. 102

Assicurazione e riassicurazione dei rischi relativi ai trasporti marittimi ed aerei eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate e del mercato assicurativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/1955)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  13-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I rischi dei trasporti marittimi ed aerei, per le quote eccedenti la capacità di copertura delle società autorizzate ad assicurarli, possono essere assunti in riassicurazione da società autorizzate per altri rischi, anche in deroga alle clausole dell'atto costitutivo e dello statuto rispettivo.