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LEGGE 12 gennaio 1952, n. 83

Esenzione fiscale all'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  20-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli immobili adibiti a sede dell'Istituto ellenico di studi bizantini e post-bizantini di Venezia, saranno esenti dalle imposte dirette, tasse e contributi di qualsiasi natura sui terreni e sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali.
Saranno altresì esenti dall'imposta di consumo il materiale da impiegarsi per eventuali adattamenti e riparazioni degli immobili, nonché i mobili destinati all'arredamento dei locali dell'Istituto, il gas, la luce, e l'energia elettrica consumati nei locali stessi.
I materiali, mobili, libri ed altri oggetti da importare per l'adattamento, l'arredamento e la gestione dello Istituto, non saranno soggetti ai dazi doganali, né alle vigenti, restrizioni alle importazioni.