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LEGGE 11 febbraio 1952, n. 79

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio sede dei suoi uffici con impiego di parte del fondo di riserva della Cassa medesima.

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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  19-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a provvedere alla sopraelevazione dell'edificio di sua proprietà in via Goito, sede dei propri uffici.
Alla spesa prevista in 250 milioni, si farà fronte con prelievo dal fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, in deroga al comma secondo dell'art. 253 del libro I, parte I, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1952

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI