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LEGGE 2 febbraio 1952, n. 77

Trasporto gratuito di merci da parte del "Centre d'entraide internationale aux populations civiles".

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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  19-3-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono assunte a carico dello Stato, per l'esercizio finanziario 1950-51, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia e in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente al "Centre d'entraide internationale aux populations civiles" e da questo alle popolazioni dei paesi vittime della guerra o di altre pubbliche calamità.