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LEGGE 11 febbraio 1952, n. 63

Modificazioni alla legge 22 marzo 1908, n. 105, sull'abolizione del lavoro notturno dei fornai.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-3-1952
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  1  della  legge  22  marzo  1908, n. 105, e' sostituito dal
seguente:
  "E'  vietato  di  lavorare e far lavorare nelle aziende industriali
per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra
le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro, limitatamente
al personale di eta' superiore ai 18 anni, potra' protrarsi fino alle
23.
  "Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti,
riscaldamento  dei  forni,  impasto,  confezioni e cottura del pane e
delle pasticcerie, anche se esse siano compiute disgiuntamente presso
industriali diversi".