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LEGGE 11 febbraio 1952, n. 62

Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da Istituti autonomi per le case popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 11-3-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  salario  minimo  risultante in ogni provincia dall'applicazione
dell'art.  1  del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 628, spetta,
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, anche ai
portieri  degli  immobili  di  proprieta'  delle cooperative edilizie
fruenti  di  contributo statale e degli Istituti autonomi per le case
popolari.
  E' fatto salvo l'eventuale trattamento piu' favorevole in atto.