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LEGGE 18 gennaio 1952, n. 40

Norme d'avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2001)
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vigente al 13/05/2026
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  • Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo
    ordinario.
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  • Dell'avanzamento ai gradi di maresciallo capo e di brigadiere.
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  • Del conferimento del grado di sottobrigadiere.
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  • 10
  • 11
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  • Dell'avanzamento al grado di appuntato e del conferimento della
    qualifica di finanziere scelto.
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  • 15
  • Della nomina a cariche speciali degli aiutanti di battaglia e dei
    marescialli maggiori.
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  • 17
  • 18
  • Avanzamento dei sottufficiali del servizio sedentario e dei
    sottufficiali e militari di truppa in congedo.
  • 19
  • 20
  • Disposizioni finali e transitorie.
  • 21
  • 22
  • 23
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  • 25
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  • 27
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  • 29
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  • 31
Testo in vigore dal:  29-12-1970
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami.
La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado))
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