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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 26

Autorizzazione della spesa di 500 milioni di lire per provvedere, in base al decreto legislativo 6 dicembre 1947, numero 1501, alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica.

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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  17-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per provvedere in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, alla revisione dei prezzi relativi alle opere pubbliche di bonifica, è autorizzata la spesa di 500 milioni di lire.