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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 24

Acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie Calabro-Lucane.

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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-2-1952
La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È protratto al 30 giugno 1952 il termine di esecuzione e di presentazione di domande di proroghe, stabilito nell'art. 1, commi primo e secondo, della convenzione stipulata il 9 marzo 1950 a norma dell'art. 2 della legge 6 aprile 1949, n. 168, e approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 488, concernente la immissione in servizio del nuovo materiale rotabile che la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo deve acquistare per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane.
È corrispondentemente protratta al 1 luglio 1952 la data a decorrere dalla quale detta Società, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 aprile 1949, n. 168, e dell'art. 5, primo comma, della richiamata convenzione 9 marzo 1950, dovrà rimborsare in annualità, posticipate le anticipazioni concessele dal Ministero dei trasporti per l'acquisto del nuovo materiale rotabile.