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LEGGE 2 gennaio 1952, n. 21

Modificazioni all'art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, concernente la ripartizione dell'aggio per vendita di marche per le assicurazioni.

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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-2-1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico



L'art. 6 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408, è così modificato: "All'Istituto è devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e l'Amministrazione postale".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 2 gennaio 1952

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SPATARO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI